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LEGGE 15 marzo 1956, n. 237

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

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Testo in vigore dal: 29-4-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad  integrazione  degli  stanziamenti  di cui all'art. 93 del testo
unico  delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre
1931,  n.  1604,  all'art.  8  della  legge  3  giugno 1935, n. 1281,
all'art.  3  della  legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della
legge  10  gennaio  1952,  n.  16,  sono  assegnate, per gli esercizi
1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

    esercizio 1955-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000
    esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000
    esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000