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LEGGE 15 marzo 1956, n. 165

Modifiche al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari.

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Testo in vigore dal: 4-4-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  l'esenzione  assoluta  dalla  imposta di bollo per la materia
delle  assicurazioni  sociali obbligatorie e degli assegni familiari,
prevista  dalle  disposizioni  vigenti  prima  dell'entrata in vigore
dell'art.  47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953,
n. 492, e applicabile fino al 31 dicembre 1958.