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LEGGE 25 febbraio 1956, n. 121

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'istituto "Scilla".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1956
al: 11-7-1969
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  giovani  che  abbiano  superato  gli  esami di licenza presso le
scuole  gestite  dall'Ente  nazionale  per l'educazione marinara, con
sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla"
per  l'educazione  marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori,
con  sede  in  Venezia,  possono, a domanda e purche' in possesso dei
prescritti  requisiti di idoneita', contrarre arruolamento volontario
a  premio  con  ferma  di  anni  cinque  nel Corpo equipaggi militari
marittimi, con le seguenti facilitazioni:
    a)  ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di
cui all'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931,  n.  914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che,
in  relazione  al  titolo  di  studio conseguito, intendano contrarre
arruolamento  in categorie o specialita' del C.E.M.M. per le quali e'
previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;
    b)  ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del
corso  ordinario,  di  cui  al suddetto art. 12, per quegli aspiranti
che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre
arruolamento  in categorie o specialita' del C.E.M.M. per le quali e'
previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TAVIANI - MEDICI

                                             Visto, il Guardasigilli:
MORO