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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1971)
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Testo in vigore dal: 5-7-1967
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n.  1181,
concernente delega al Governo per le emanazione delle norme  relative
al nuovo statuto degli impiegati  civili  e  degli  altri  dipendenti
dello Stato; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di  cui  all'art.  3
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A ciascuno dei componenti o  segretari  di  commissioni,  consigli,
comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, puo' essere  corrisposto
un  gettone  di  presenza  di  lire  1000  per   ogni   giornata   di
partecipazione alle relative sedute, alle condizioni  previste  dagli
articoli 2 e 3. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,  e'  stabilita
in lire 3000"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma  2)  che  "La
presente legge ha effetto dal primo  giorno  del  mese  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana".