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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1956, n. 3

Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1956, n. 108 (in G.U. 17/03/1956, n.65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1956 al: 17-3-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della produzione e del commercio del vermouth, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 8 aprile 1935, n. 745, riguardante la disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base di
vino, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 2164, di approvazione del regolamento per la esecuzione delle leggi sul vermouth e sugli aperitivi a base di vino, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1950 che determina le caratteristiche e il prezzo del contrassegno di Stato per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti per la preparazione di liquori;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "marsala";
Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1952 che modifica i tagli del contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori, spirito puro e acquaviti;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 561, concernente la difesa della genuinità dei vini e dell'aceto;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme concernenti l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1



I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti spirito non denaturato, di cui all'art. 13 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono modificati come segue:
fino a litri 0,100.................. L. 20
da litri 0,250.............. ........ L. 50
da litri 0,500...................... L. 100
da litri 0,750...................... L. 150
da litri 1,000...................... L. 200
da litri 1,500...................... L. 300
da litri 2,000...................... L. 400

I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori o acquaviti indicati nel decreto Ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle seguenti misure:
fino a litri 0,100................ L. 10
da litri 0,250...................... L. 10
da litri 0,500...................... L. 15
da litri 0,750...................... L. 25
da litri 1,000...................... L. 30
da litri 1,500...................... L. 45
da litri 2,000...................... L. 60

Il prezzo dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcool, indicati nel decreto Ministeriale 20 settembre 1950, è stabilito in L. 50 per ciascun contrassegno.