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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1955, n. 1227

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 febbraio 1956, n. 36 (in G.U. 18/02/1956, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-12-1955 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il vincolo alberghiero e le locazioni degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, scadenti al 31 dicembre 1955;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta fino al 30 aprile 1956.
Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.