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LEGGE 26 novembre 1955, n. 1109

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1955 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.
L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.
Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.
Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali di cui alla allegata tabella C.