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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 821

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal: 15-9-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181,
concernente  delega  al Governo per l'emanazione delle norme relative
al  nuovo  statuto  degli  impiegati  civili e degli altri dipendenti
dello Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4
febbraio 1955, n. 23;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 3
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e'
concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un
assegno    integrativo   mensile   di   lire   cinquemila,   con   le
caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.