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LEGGE 1 luglio 1955, n. 565

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli Istituti ed Enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 6-8-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  le  vigenti  disposizioni  legislative  e  regolamentari, che
accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello
Stato  e  degli  Enti  pubblici  locali  e parastatali in possesso di
benemerenze  di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici
comunque denominati.
  Tali   Enti   apporteranno  ai  loro  regolamenti  le  integrazioni
necessarie   per  l'estensione  dei  benefici  anzidetti  al  proprio
personale  ex  combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e
delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.
  Le  norme  integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate
con  decreto  del Ministro competente di concerto con il Ministro per
il tesoro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1955

                               GRONCHI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                        GAVA - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: MORO