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LEGGE 3 maggio 1955, n. 408

Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1976)
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Testo in vigore dal: 9-5-1976
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  dovuto  all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare,
per   l'attuazione   dei  suoi  scopi  istituzionali,  un  contributo
corrispondente  alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte
del  personale  arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore
alle  1000  tonnellate,  ovvero  su  navi  di qualunque stazza quando
queste  siano  di  proprieta'  o in gestione delle societa' esercenti
servizi  sovvenzionati  o  di  preminente  interesse  nazionale ma di
carattere locale.
  ((L'armatore,  datore di lavoro del personale sopra specificato, e'
obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare  un  contributo  pari  allo  0,50  per  cento della retribuzione
valevole  per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le
malattie della gente di mare)).
  Il  contributo  dovuto  dal  marittimo  e'  trattenuto  mensilmente
dall'armatore  al  quale  e'  fatto  obbligo di versarlo unitamente a
quanto di sua spettanza.