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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 65

Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici.

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Testo in vigore dal: 30-3-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  per il funzionamento dei Centri didattici istituiti
con  la  legge  30  novembre  1942,  n. 1545, e' elevato, a decorrere
dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.