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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1510

Modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1955 al: 6-9-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 2 del regolamento generale per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è modificato come segue:
"L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura, che sarà determinata dal Ministro per l'industria e commercio, in ogni caso non inferiore alle L. 1.000.000, né superiore a L. 50.000.000".