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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1217

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  23-1-1955 al: 14-4-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo della Repubblica ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque Senatori e di cinque Deputati, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per' il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonché per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo;
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1073, che fissa al 31 dicembre 1954 il termine per la emanazione del predetto testo unico;
Sentito la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla

Corte dei conti, addì 5 gennaio 1955

Atti del Governo,

registro n. 88, foglio n. 3. - CARLOMAGNO