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LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

Benefici di carriera in favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1962)
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Testo in vigore dal: 31-12-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  agenti  di  ruolo delle Ferrovie dello Stato combattenti della
guerra  1940-45  od  assimilati,  in servizio alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  ammessi  ai  seguenti concorsi
interni per titoli e per esperimento pratico:
    a) a posti di ispettori di 2ª classe se rivestiti di qualifica di
grado  VI  ferroviario  con anzianita' di grado non inferiore ad anni
due  e  a posti di allievo ispettore negli altri casi, se in possesso
di laurea;
    b)   a  posti  di  segretario,  disegnatore,  assistente  lavori,
sottocapo  delle stazioni e capo-tecnico di 3ª classe, se in possesso
di licenza di scuola media superiore;
    c)   a   posti   di  alunni  d'ordine  delle  stazioni,  aiutanti
disegnatori,  sorveglianti  ai  lavori, conduttori, se in possesso di
licenza di scuola media inferiore;
    d)  a  posti  di  guardasala, frenatore, operaio, motorista delle
navi  traghetto,  capo  squadra  cantoniere, aiuto macchinista, se in
possesso  di  licenza  di  scuola  elementare  e,  per  questa ultima
qualifica, anche delle prescritte abilitazioni.