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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1082

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-12-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue:
"Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350"

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI SCELBA - ROMITA - TREMELLONI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO