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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1070

Modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 dicembre 1954, n. 1151 (in G.U. 16/12/1954, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1954)
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Testo in vigore dal: 24-11-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  aumentare  le
imposte di bollo sulle carte da giuoco; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  coi
Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di
bollo sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1.  L'art.  1,  gia'  modificato  con  il   decreto   legislativo
luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e con il decreto  legislativo
11 gennaio 1948, n. 72, e' ulteriormente modificato come appresso: 
    "L'imposta di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno
dello Stato o provenienti  dall'estero,  e'  stabilita  nella  misura
seguente: 
      a) carte da giuoco comuni  a,  mazzi  di  qualunque  numero  di
carte, comprese  le  carte  da  giuoco  dei  tarocchi:  imposta  lire
trecento per ogni mazzo; 
      b) carte da giuoco di lusso a  mazzi  di  qualunque  numero  di
carte: imposta lire cinquecento per ogni mazzo. 
      Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere  o  segni
agli angoli o ai lati delle figure, nonche' quelle per il giuoco  del
baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni
agli angoli o ai lati delle figure; 
      c) per le carte da giuoco a mazzi di qualunque numero di  carte
fabbricate con materia diversa dalla carta: imposta lire seicento per
le carte da giuoco comuni di cui alla lettera a); imposta lire  mille
per le carte da giuoco di lusso di cui alla lettera b). 
  Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da imposta". 
    2. I comma primo e secondo dell'art. 5 gia' modificati  dall'art.
1, seconda parte del decreto legislativo  luogotenenziale  14  giugno
1945, n. 394, e dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo 11
gennaio 1948, n. 72, sono sostituiti con i seguenti: 
    "I bolli da L. 300, 500, 600 e 1000 da  apporsi  sulle  carte  da
giuoco per la riscossione dell'imposta  di  che  all'art.  1  portano
incisa una testa raffigurante Mercurio col berretto alato  e  con  la
faccia, rivolta a destra, di chi guarda, in campo lineato, circondato
dalla  leggenda:  "Repubblica  italiana",  e  rispettivamente   dalla
indicazione: L. 300 o L. 500 o L. 600 o L. 1000". 
    "I bolli da L. 300 e L. 600 sono circolari e quelli da L.  500  e
L. 1000 ottagonali; tutti sono stampati sulle  carte  con  inchiostro
bruno cupo d'Italia".