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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1068

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 dicembre 1954, n. 1166 (in G.U. 20/12/1954, n.291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1962)
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Testo in vigore dal:  24-11-1954 al: 30-1-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


È istituita una imposta di fabbricazione di:
a) L. 32.000 su ogni bombola di mercurio-metallo del peso netto di kg. 34,500;
b) L. 800 per ogni chilogrammo di mercurio-metallo contenuto nel minerale greggio e nelle metalline di mercurio estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.
L'imposta è dovuta per il mercurio-metallo al momento della sua produzione e per i prodotti di cui alla lettera b) all'atto della loro estrazione dalle miniere e dagli stabilimenti.
Essa è applicabile qualunque sia la destinazione e l'impiego dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.
Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al primo comma.