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LEGGE 20 ottobre 1954, n. 1044

Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-11-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  fondi  rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  non sono soggetti ad accertamento di
valore,  qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore
di  essi  fondi  calcolato  in  base  alle  tabelle  compilate  dalla
Commissione   censuaria   centrale  per  l'applicazione  dell'imposta
progressiva   straordinaria  sul  patrimonio  aggiornate  secondo  il
coefficiente  che  sara'  determinato  ogni  anno  dalla  Commissione
censuaria  centrale  ed  approvato  con  decreto  del Ministro per le
finanze.
  Per  i territori nei quali successivamente alla data di riferimento
per   l'applicazione   dell'imposta   straordinaria  progressiva  sul
patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto
terreni,  la  Commissione censuaria centrale provvedera' direttamente
alla  determinazione  dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti
della  presente  legge  per  la  valutazione  dei  terreni in base ai
redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.
  Restano  terme  le  disposizioni  degli  articoli 15 e seguenti dei
regio  decreto-legge  7  agosto  1936, n. 1639 per quanto riguarda la
valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.