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DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 860

Abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, Istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1954, n. 1061 (in G.U. 23/11/1954, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1954)
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Testo in vigore dal: 24-9-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  8  e  10  delle Disposizioni preliminari alla
tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale
7 luglio 1950, n. 442;
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella
legge   27   dicembre  1953,  n.  939,  col  quale  fu  istituito  un
coefficiente  di  compensazione per l'importazione dalla Svizzera del
bestiame bovino da macello;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di abolire il
coefficiente  di compensazione sul bestiame bovino da macello essendo
venuta  a  cessare  la causa di perturbamento al mercato nazionale di
detto bestiame che ne determino' l'istituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le
foreste,  per  l'industria  ed  il  commercio,  per  il commercio con
l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge
27  dicembre  1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di
compensazione  per  l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino
da macello, e' abrogato.