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LEGGE 9 agosto 1954, n. 653

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-9-1954
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ospedali  di  prima categoria, quelli specializzati in branche
chirurgiche  a  qualsiasi  categoria  appartengano, nonche' quelli di
seconda  categoria  con una disponibilita' di posti-letto nei reparti
chirurgici  non inferiore a 100, nonche' gli ospedali sanatoriali nei
quali  si  pratica  la chirurgia della tubercolosi polmonare, debbono
avere posti adeguati in organico di anestesista in modo da assicurare
un conveniente servizio di anestesia.
  Il  medico  anestesista  pratica  direttamente  sui malati sotto la
propria  responsabilita'  gli  interventi per anestesia, sorvegliando
l'andamento  del trattamento esprime il proprio motivato parere sulle
condizioni del malato in relazione al trattamento anestesico in tutto
quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di anestesia.