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LEGGE 9 agosto 1954, n. 651

Classifica e trasformazione delle Scuole d'arte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  seguenti  Scuole  d'arte  di cui al quarto gruppo della tabella
allegata  al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive
modificazioni,  sono  classificate in Scuole d'arte di secondo grado:
Acqui,   Anagni,   Avellino,   Bologna,   Cagli,   Cantu',   Cascina,
Castellamonte,     Castelli,     Castelmassa,    Cefalu',    Chiavari
Civitacastellana,  Mantova,  Marino,  Nove, Pietrasanta, Sansepolcro,
Sciacca,  Sesto  Fiorentino,  Siracusa,  Sulmona,  Torre  del  Greco,
Velletri e Verona.
  Il  Museo artistico industriale di Roma e' classificato in Istituto
d'arte.