stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1954, n. 636

Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-8-1954 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrate dalle alluvioni verificatesi dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954.
A tale scopo è autorizzata la spesa di lire sette miliardi e 500.000.000.