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LEGGE 9 agosto 1954, n. 633

Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/1956)
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Testo in vigore dal: 31-8-1954
al: 23-6-1956
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1955-1956,  e' stanziato
nello  stato  di  previsione  del  Ministero di grazia e giustizia la
somma  di  annue  lire  300.000.000  per  assistenza  ai liberati dal
carcere.