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LEGGE 17 luglio 1954, n. 614

Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1954)
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Testo in vigore dal: 28-8-1954
al: 30-9-1954
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  uscieri  di conciliazione che alla data di pubblicazione della
legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni,
anche  non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai
sensi dell'art. 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono,
entro  i  limiti  dell'organico,  e  nel termine di cinque anni dalla
entrata  in  vigore  della  presente  legge, essere nominati aiutanti
ufficiali  giudiziari  con  decreto  del  Ministro  per  la  grazia e
giustizia,   su   proposta   del  Presidente  della  Corte  d'appello
competente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 luglio 1954

                               EINAUDI

                                            SCELBA - DE PIETRO - GAVA

                                            Visto,  il Guardasigilli:
DE PIETRO