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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 534

Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1954, n. 870 (in G.U. 29/09/1954, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-8-1954 al: 29-9-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49 e l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, in virtù dei quali cessano di avere efficacia, col 31 luglio 1954, le disposizioni contenute nei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati, con modificazioni, con la legge 17 luglio 1951, n. 575;
Ritenuta in straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati dei servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella-allegato A al presente decreto.
Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.