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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533

Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1954, n. 869 (in G.U. 29/09/1954, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
Testo in vigore dal: 30-9-1954
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e l'urgenza di procedere al
riordinamento   dei   diritti,  compensi  e  proventi  percepiti  dal
personale dell'Amministrazione dello Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica
istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Tutti  i  diritti,  proventi  e  compensi,  comunque  denominati,
istituiti  a  carico  dei  cittadini  o di enti per essere erogati ai
dipendenti  delle  Amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  sono  soppressi,  ad  eccezione  di  quelli previsti dalle
tabelle allegate)).
  La  ritenuta  del  3  per  mille  di cui ai numeri 4, titolo V e 1,
titolo  X,  dell'allegato  F  della  legge  17 luglio 1951, n. 575, e
successive  modificazioni,  e'  mantenuta limitatamente ai mandati ed
agli  ordinativi  di  pagamento  dipendenti  da  contratti  stipulati
anteriormente al 31 luglio 1954.
  La  ritenuta  stessa  non  si  applica  ai mandati ed ordinativi di
pagamento  che  abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni
di  guerra,  per  alluvioni  ed  altre  pubbliche  calamita' e per la
ricostruzione edilizia, nonche' ai mandati ed ordinativi di pagamento
emessi  per  fini  di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di
enti pubblici in genere.