stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503

Modificazione all'imposta di fabbricazione sulla benzina.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 luglio 1954, n. 627 (in G.U. 14/08/1954, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/1958)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-7-1954 al: 22-11-1956
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per la benzina è stabilita nella misura di lire 11.200 per quintale.