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LEGGE 29 maggio 1954, n. 331

Modificazioni all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 11-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 luglio 1953, e' esteso ai verificatori, nonche'
agli  operai  e manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non
percepiscono  il  premio  di maggior produzione, l'aumento del 40 per
cento  del  premio  di  rendimento  e  di  interessamento al servizio
previsto  dalla  lettera  d), di cui alla tabella annessa all'art. 59
delle  disposizioni  sulle  competenze accessorie del personale delle
ferrovie  dello  Stato,  approvate  con  regio decreto-legge 7 aprile
1925,  n.  405,  convertito  nella  legge  21  marzo  1926, n. 597, e
successive modificazioni ed aggiunte.