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LEGGE 25 maggio 1954, n. 291

Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-7-1954
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentita  la  temporanea,  importazione di cacao in grani non
torrefatto per la integrale estrazione del burro contenuto.