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LEGGE 15 maggio 1954, n. 267

Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1954
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   trattamento   economico   stabilito   per   i  primi  capitani
dell'Esercito  e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e
primi  capitani  della  Marina  e'  esteso,  indipendentemente  dalla
qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti
di  vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano
reduci  di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi
compreso quello prestato da ufficiale di complemento.
  Lo  stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti
nella  posizione  di  servizio  permanente  ai sensi dell'art. 15 del
decreto  legislativo  20  gennaio  1948,  n. 45, che si trovino nelle
sopra dette condizioni di servizio.