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LEGGE 15 maggio 1954, n. 266

Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-6-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1915, è dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianità di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.
Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti.
L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i visione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI SCELBA - TAVIANI - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO