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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 172

Approvazione delle norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.

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Testo in vigore dal: 12-5-1954
                   IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA

  Visto   l'art.   18   della   legge   22  dicembre  1953,  n.  955,
sull'assicurazione  dei  crediti  all'esportazione  soggetti a rischi
speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da
esportazioni relative a forniture speciali;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio con l'estero, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per l'industria ed il
commercio;

                              Decreta:

  Norme  di  esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n.
955.
                               Art. 1.

  L'assicurazione dei crediti previsti dall'art. 1 della legge non ha
effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso, liquido o
per  consegna  di  buoni  del  Tesoro esteri o titoli analoghi, o per
rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una
dichiarazione  scritta  di  riconoscimento  di debito o in altro modo
valido ai termini del contratto di fornitura.