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LEGGE 16 aprile 1954, n. 147

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'art. 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.

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Testo in vigore dal: 21-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  seconda  aggiunta  temporanea  all'assegno di superinvalidita',
prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla
lettera  B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
e' elevata a lire 100.000 annue.