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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1109

Modificazione alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane.

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Testo in vigore dal: 21-3-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561,  istitutivo
del Fondo di previdenza a favore del  personale  addetto  ai  servizi
delle imposte di fabbricazione, convertito  nella  legge  19  gennaio
1939, n. 260; 
  Visto il regolamento per  l'amministrazione  e  le  erogazione  del
Fondo  di  previdenza  anzidetto,  approvato  con  regio  decreto  28
novembre 1940, n. 1768; 
  Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, concernente l'iscrizione del
personale  dei  Laboratori  chimici  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette al Fondo predetto; 
  Visto il decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833, con il quale
venne modificata la misura delle indentita' stabilite dal  su  citato
regolamento; 
  Ritenuto la necessita' di adeguare tale indennita' alla  migliorata
situazione finanziaria del Fondo; 
  Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo in data 5  luglio
1951; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  L'indennita'  di  cui  agli  articoli  4,  lettera  a)  ed  11  del
regolamento 28 novembre 1940,  n.  1768,  e'  corrisposta  all'avente
diritto, a decorrere dal 1 luglio 1951, in base al numero degli  anni
di servizio utili a pensione anche se prestati dopo il raggiungimento
del limite massimo  per  conseguire  il  diritto  a  pensione,  nella
seguente misura e tenuto conto delle modifiche apportate col  decreto
Presidenziale 26 agosto 1949, n. 833: 
    agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000  per  ogni  anno  di
servizio; 
    al personale subalterno ed operaio, L. 11.000 per  ogni  anno  di
servizio; 
    al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, L. 7000 per
ogni anno di servizio; 
    ad personale del ruolo transitorio dei subalterni,  L.  5500  per
ogni anno di servizio. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della,  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 novembre 1953 
 
                               EINAUDI 
 
                                                     PELLA - VANONI - 
                                                            RUBINACCI 
 
Visto, il Guardasigilli: AZARA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1954 
  Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 6. - PALLA