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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 946

Aumento delle pensioni del clero ex austriaco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austroungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale trattamento e con effetto dal 1 luglio 1953.