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LEGGE 10 dicembre 1953, n. 932

Modificazione dell'art. 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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Testo in vigore dal: 13-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alla parola "locali" nell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e' sostituita la parola "beni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                         PELLA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA