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LEGGE 18 dicembre 1953, n. 920

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto.

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Testo in vigore dal: 21-12-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
    a)  per  ogni  reato, non militare o finanziario, per il quale e'
stabilita  una  pena  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro
anni,  sola  o  congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena
pecuniaria.
  L'amnistia  non si applica ai delitti di: istigazione di militari a
disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla
Nazione  italiana;  vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello
Stato;  corruzione,  di  cui  al  libro secondo, titolo secondo, capo
primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art.
318,  capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa
testimonianza;  falsa  perizia  o interpretazione; frode processuale;
commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di
libidine  violenti;  pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di
minorenni;  istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531
e  532  del  Codice  penale;  tratta  di  donne  e  di minori a norma
dell'art.  535  del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle
disposizioni penali per il controllo delle armi;
    b)  per  tutti  i  reati  preveduti  dal regio decreto - legge 22
aprile  1943,  n.  245,  e  sue successive modificazioni, nonche' per
tutti  i  reati  preveduti  da  leggi  antecedenti  e  successive  al
decreto-legge  anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli
ammassi e dei contingentamenti;
    c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
    d)  per  i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli
articoli  146,  147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di
guerra,  commessi  dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto
non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;
    e)  per  ogni  reato, non militare o finanziario, per il quale e'
stabilita  una  pena  detentiva non superiore nel massimo a sei anni,
sola  o  congiunta  a  pena  pecuniaria,  commesso  da minori di anni
diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);
    f) per i reati finanziari preveduti:
      1)  dalle  leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione,
per  i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire
cinquantamila;
      2)  dalle  leggi  sul  monopolio  dei  sali e dei tabacchi, sul
chinino  dello  Stato,  sugli  apparecchi  automatici di accensione e
pietrine  focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e
monopolio  delle  cartine  e  tubetti  per sigarette, per i quali sia
comminata  la  multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non
superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.
  L'amnistia   e'   estesa  alle  infrazioni  prevedute  dalle  leggi
sull'imposta  generale  sull'entrata,  quando  esse siano connesse ai
reati preveduti nel precedente comma.