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LEGGE 26 novembre 1953, n. 876

Concessione della tredicesima mensilita ai titolari di pensioni ordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1971)
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Testo in vigore dal: 17-12-1953
al: 8-6-1954
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica l'anno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello
Stato,   del   Fondo   pensioni   delle   ferrovie   dello   Stato  o
dell'Amministrazione  ferroviaria,  del Fondo per il culto, del Fondo
di  beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni  riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato
Commissariato  dell'emigrazione,  nonche'  ai titolari di pensioni od
assegni  delle  categorie  elencate  nei numeri da 1 e 6 dell'art. 20
della  legge  29  aprile  1949,  n.  221, e' concessa una tredicesima
mensilita'  del  trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di
pensione o assegno e di caroviveri.
  Tale  tredicesima  mensilita', per i titolari di pensione o assegno
decorrente  da data non posteriore ai 1 gennaio dell'anno cui essa si
riferisce,  va  commisurata  al trattamento mensile loro dovuto al 16
dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina
di  dicembre;  invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno
non  sia  spettato  per  l'intero  anno  la tredicesima mensilita' va
concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti
titoli  al  16  dicembre,  oppure  all'atto  della  cessazione  della
pensione  o  dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta,
rispettivamente,  nella  seconda  quindicina  di dicembre oppure alla
cessazione della pensione o dell'assegno.