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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1953, n. 849

Istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1953, n. 939 (in G.U. 30/12/1953, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1954)
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Testo in vigore dal:  24-11-1953 al: 23-9-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di eliminare il grave perturbamento che al mercato nazionale del bestiame deriva dal premio, di cui beneficia il bestiame bovino da macello di origine svizzera esportato in Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dalla data del presente decreto, alla importazione del bestiame bovino da macello, di origine e provenienza dalla Svizzera, è dovuto un coefficiente di compensazione di L. 30.000 per capo, da riscuotersi dalle dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale bestiame, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.