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LEGGE 30 ottobre 1953, n. 841

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal: 28-8-1964
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attivita'
di  servizio,  in  applicazione  del  primo comma dell'art. 6 e degli
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e'
estesa a favore:
    1°  dei  titolari  di  pensioni o assegni ordinari a carico dello
Stato;
    2°  dei  titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal
cessato regime austro-ungarico;
    3°  dei  titolari  di  pensioni a carico del Fondo pensioni delle
ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;
    4°  dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del
Fondo   di   beneficenza   e  di  religione  della  citta'  di  Roma,
dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex  economali  e degli archivi
notarili;
    5°  dei  titolari  di  assegni  vitalizi  a  carico dell'Opera di
previdenza  per il personale civile e militare dello Stato e della ex
Cassa  sovvenzioni, nonche' dell'Opera di previdenza per il personale
delle Ferrovie dello Stato;
    6°  dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza
di  cui  all'art.  77  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1952,  n.  656,  e  dei  titolari  di assegni vitalizi di cui
all'art. 92 del decreto medesimo, nonche' dei titolari di trattamento
di  quiescenza  vitalizio  a carico dell'istituto postelegrafonici di
cui  all'art.  22  della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive
modificazioni;
    7° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177;
    8° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177;
    9°  dei  personali  a  riposo che durante l'attivita' di servizio
sono  ammessi  all'assistenza  sanitaria  in  base  alla  lettera  e)
dell'art.  4  del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che
siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  di  concerto  con il Ministro per il tesoro e con gli altri
Ministri interessati.
  L'assistenza  e'  dovuta  anche  per  le  persone  di  famiglia dei
titolari  dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate
dall'art.  4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilita'
dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28
del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.
  I   familiari,  del  personale  in  attivita'  di  servizio  e  dei
pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio
1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'eta' di 21 anni.
  ((Conservano   il   diritto   all'assistenza   sanitaria   i  figli
maggiorenni,  qualora  frequentino l'Universita', per tutta la durata
del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta')). ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  10  agosto  1964,  n. 656 ha disposto (con l'art. 8) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 23 febbraio 1963.