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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1953, n. 542

Riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto postelegrafonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal: 31-7-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  5  della  legge  27 marzo 1952, n. 208, che delega a
provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno
dalla  pubblicazione della legge medesima, alla fusione dell'istituto
cauzioni  e  quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui
alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto postelegrafonici;
al  riordinamento  strutturale  e funzionale dell'Istituto risultante
dalla  fusione  e  quanto  occorre perche' esso raggiunga nelle forme
piu'   adeguate   e   spedite  le  proprie  finalita';  nonche'  alla
determinazione  della  quota  del suo patrimonio spettante a ciascuna
delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.
656, con il quale fra l'altro e' stato provveduto alla detta fusione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art 1.

  L'Istituto  postelegrafonici  di  cui  alla legge 27 marzo 1952, n.
208,  ed  all'art.  77  del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1952,  n.  656,  e'  ente dotato di personalita' giuridica di
diritto  pubblico,  sottoposto  alla  tutela  ed  alla  vigilanza del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.