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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1953, n. 452

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 agosto 1953, n. 589 (in G.U. 22/08/1953, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-6-1953 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69, che prevede l'ammasso totale del frumento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre, nell'imminenza del raccolto, la limitazione dell'ammasso del frumento ad un'aliquota soltanto dell'intera produzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1


L'ammasso del frumento di produzione nazionale sarà effettuato per contingente anziché per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.
Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.