stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1953)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-5-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Unione  nazionale  mutilati per servizio, eretta in ente morale
con  decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650,
e'  riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali
e  materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare
e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti
ed  istituti  che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il
lavoro dei minorati per causa di servizio.