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LEGGE 11 marzo 1953, n. 160

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-4-1953
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In sostituzione della, sovvenzione per i casi di morte  per  febbre
perniciosa, prevista dalla tabella n.  7,  allegata  al  testo  unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e' corrisposto, per i casi predetti, il  trattamento  stabilito
per i casi di morte per infortunio  sul  lavoro  in  agricoltura,  ai
sensi dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1950,  n.  64,  concernente
modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro in agricoltura. 
  L'azione per conseguire le prestazioni predette  si  prescrive  nel
termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa: