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LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

Incompatibilità parlamentari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2011)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal: 27-10-2011
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di 
qualsiasi  specie  in  enti  pubblici  o  privati,   per   nomina   o
designazione del  Governo  o  di  organi  dell'Amministrazione  dello
Stato. 
  Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, 
assistenziali, di culto e in  enti-fiera,  nonche'  quelle  conferite
nelle  Universita'  degli  studi  o  negli  Istituti  di   istruzione
superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, 
  salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 
  1102. 
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a 
norma di legge, su designazione delle  organizzazioni  di  categoria.
((4)) 
    

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AGGIORNAMENTO (4)

    
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n.  277
(in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge  nella
parte in cui  non  prevedono  l'incompatibilita'  tra  la  carica  di
parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione  superiore
ai 20.000 abitanti.