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LEGGE 14 febbraio 1953, n. 49

Nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

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Testo in vigore dal: 18-2-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n.
76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono
prorogati,  con  le modifiche di cui al successivo art. 2, sino a che
saranno  emanate  nuove  norme legislative organiche in materia. Essi
cessano, comunque, di avere vigore il 31 ottobre 1953.