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LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2377

Norme particolari in materia di riforma fondiaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-12-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Tra le società considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purché:
a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;
b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilità d'impiego della capacità lavorativa propria e della famiglia;
c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualità previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.