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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 25-12-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo
24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di
ratifica  22  marzo  1950,  n.  144, e' ulteriormente prorogato di un
triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.