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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1982

Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 38 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso "L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.
"Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.
"Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda, Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda e trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili".