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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1973

Modificazione temporanea all'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le sessioni normali di esami per il conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine suddetto, la materia del conseguimento dei certificati stessi non sarà stata ridisciplinata con nuove norme.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI